La normativa: il punto della situazione

Recenti provvedimenti legislativi hanno modificato l’assetto delle leggi sull’attività fisica: facciamo un po’ di ordine.
21/10/2013
  • redazione
gazzetta ufficiale

Scarica la tabella sinottica con l’attuale quadro normativo.

Nel corso dell’ultimo anno, sul tema della certificazione e dei controlli per l’attività fisica, si sono succeduti una serie di interventi legislativi, spesso lacunosi e contraddittori. Anche alla luce del dibattito che di conseguenza si è aperto nel mondo sanitario (e non solo), è importante fare chiarezza sulla questione, a iniziare dal quadro normativo che definisce il perimetro e le modalità di applicazione delle regole, vecchie o nuove che siano.

Tutto è iniziato nel settembre dello scorso anno. L’articolo 7 comma 11 del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 prevede infatti che, ai fini della tutela della salute, i cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale debbano ottenere idonea certificazione medica e che siano effettuati controlli sui praticanti secondo le indicazioni e le linee guida emanate dal ministro della salute, di concerto con il ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Il 24 aprile 2013 un decreto del ministero della Salute ha emanato la disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale: vengono distinte l’attività ludico-motoria amatoriale e l’attività sportiva non agonistica e, per ciascuna fattispecie, vengono stabilite le modalità di effettuazione della certificazione e dei controlli.

La disposizione è stata poi parzialmente abrogata dal Parlamento con l’art. 42 bis della Legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013.

A seguito di perplessità provocate dalla contraddittorietà delle norme, l’11 settembre 2013 il ministero della Salute è nuovamente intervenuto con una nota, fornendo la seguente classificazione e interpretazione:

Attività ludico motoria e amatoriale
Attività svolta da soggetti non tesserati a federazioni o enti sportivi riconosciuti dal Coni, non occasionale, compresa quella svolta in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi (art. 2 comma 1, decreto ministero della Salute - 24 aprile 2013).

Certificazione medica
Non obbligatoria: attività praticata liberamente.

Riferimento normativo

  • definizione riportata in: art. 2 comma 1, decreto ministero della Salute - 24 aprile 2013
  • certificato reso non obbligatorio da: art. 42 bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (che ha abrogato quanto previsto dall’art. 2 comma 2, decreto ministero della Salute - 24 aprile 2013).

Attività sportiva non agonistica
Si tratta di attività sportiva:

  • per studenti, organizzata in ambito para-scolastico o nelle fasi pre-nazionali dei giochi studenteschi
  • per tesserati Coni, federazioni sportive o enti riconosciuti dal Coni non qualificati come agonisti.

Certificazione medica
Obbligatoria: rilasciata dal medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o medico dello sport, con o senza esami clinici e diagnostici come l’elettrocardiogramma (a discrezione del medico).

Riferimento normativo
art. 3 decreto ministero della Salute - 24 aprile 2013.

Attività sportiva ludico motoria, ma ad elevato impegno cardiovascolare
Attività patrocinate da enti sportivi, come quelle podistiche di lunghezza superiore ai 20 km, gran fondo di ciclismo, nuoto, sci e simili.

Certificazione medica
Obbligatoria: annuale o più frequente (con elettrocardiogramma basale, step test o test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca; più altri esami a discrezione del medico).

Riferimento normativo
art. 4 decreto ministero della Salute - 24 aprile 2013.

Persistono questioni interpretative: secondo alcuni sarebbe da considerare eliminata, trattandosi di una sottocategoria dell’attività ludico motoria. D’altra parte il ministero della Salute, nella sua circolare, conferma l’obbligatorietà del certificato per questo tipo di attività.

Attività sportiva agonistica
Attività qualificata come agonistica dalle federazioni sportive nazionali, organizzata dal Coni, federazioni o enti riconosciuti dal Coni.

Certificazione medica
Obbligatoria: idoneità per la specifica disciplina sportiva da parte di un medico dello sport, secondo protocolli ben definiti.

Riferimento normativo
art. 1 decreto ministero della Sanità - 18 febbraio 1982.

Problemi di tassonomia
Nonostante il tentativo di fare ordine, la distinzione tra attività sportiva e attività ludico motoria rimane comunque ancora controversa. Per esempio, nella recentissima delibera di giunta n. 1418/2013 della Regione Emilia-Romagna si definisce “sportiva” l’attività motoria se:

  • è una pratica continua e sistematica
  • è svolta secondo le regole delle discipline sportive approvate a livello nazionale.

Contraddicendo così la definizione adottata dal ministero della Salute, centrata invece sul soggetto che organizza l’attività e l’essere il praticante iscritto o meno a federazioni sportive o enti di promozione dello sport.

Scarica la tabella sinottica con l’attuale quadro normativo.

 

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